Art. 149 c.p.p. — Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
Testo dell'articolo
Art. 149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.
2. Dell'attivita' svolta e' redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si da' atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.
4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.
5. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma. [modificato]
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