Art. 273 c.p.p. — Condizioni generali di applicabilita' delle misure
Testo dell'articolo
Art. 273. Condizioni generali di applicabilita' delle misure
1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 [modificato]
2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilita' o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
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