In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 391-quater c.p.p.

Testo dell'articolo

Art. 391-quater.

(Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). [modificato] 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore puo' chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

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Avv. Federico Papa
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