Art. 46 c.p.p. — Richiesta di rimessione
Testo dell'articolo
Art. 46. Richiesta di rimessione
1. La richiesta e' depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed e' notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dell'imputato e' sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 e' causa di inammissibilita' della richiesta.
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