Art. 74 c.p.p. — Legittimazione all'azione civile
Testo dell'articolo
Art. 74. Legittimazione all'azione civile
1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all' articolo 185 del codice penale puo' essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
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