Codice di procedura penale › Parte SECONDA › Libro IX › Titolo I · Disposizioni generali

Art. 571 c.p.p.

Impugnazione dell'imputato

Vigente

Art. 571. Impugnazione dell'imputato

1. Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'[articolo 613](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-613), comma 1, [modificato] L'imputato puo' proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.

2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

3. Puo' inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.

4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, puo' togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, e' necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

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In breve

L'impugnazione nel processo penale è retta dal principio di tassatività e da rigidi requisiti formali, la cui inosservanza determina l'inammissibilità dell'atto. Il rapporto tra l'iniziativa dell'imputato e quella del suo difensore è disciplinato dall'art. 571 c.p.p., che delinea un potere di impugnazione tendenzialmente concorrente, ma con importanti eccezioni e una specifica gerarchia in caso di contrasto.

Dal quesito «Limiti impugnazione imputato e prevalenza difensore art. 571 c.p.p.» →

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Art. 571 c.p.p. (Impugnazione dell'imputato) «1. Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1, L'imputato puo' proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. 2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato. 3. Puo' inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. 4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, puo' togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, e' necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.»

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