Codice di procedura penale › Parte SECONDA › Libro IX › Titolo I · Disposizioni generali

Art. 574 c.p.p.

Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili

Vigente

Art. 574. Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili

1. L'imputato puo' proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.

2. L'imputato puo' altresi' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

3. L'impugnazione e' proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

CondividiIncorpora il testo

In breve

L'impugnazione dell'imputato per gli interessi civili è disciplinata dall'art. 574 c.p.p., norma che delinea i presupposti e le modalità con cui il soggetto condannato in sede penale può contestare le statuizioni civili della sentenza. Tale istituto si inserisce nel quadro generale della responsabilità civile derivante da reato, fondato sull'art. 185 c.p..

Dal quesito «Impugnazione dell'imputato per interessi civili ex art. 574 c.p.p.» →

Chiedi sull'art. 574 c.p.p.

Risposte con le sentenze che lo applicano e il testo citato.

Fai una domanda

Cita l'art. 574 c.p.p.

Il testo vigente, pronto da incollare in un atto o in un parere.

Art. 574 c.p.p. (Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili) «1. L'imputato puo' proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali. 2. L'imputato puo' altresi' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali. 3. L'impugnazione e' proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza. 4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.»

Condividi:LinkedInWhatsAppTelegram

Incorpora il testo nel tuo sito

Il testo vigente dell'art. 574 c.p.p. in un riquadro per il tuo sito o blog. Copia il codice e incollalo nella pagina.

<iframe src="https://addin.edit.legal/it-IT/fonte/embed/codice-di-procedura-penale/art-574" title="Testo dell'art. 574 c.p.p." width="100%" height="420" style="border:0;border-radius:12px;max-width:640px" loading="lazy"></iframe>
<p style="margin:6px 0 0;font-size:14px"><a href="https://addin.edit.legal/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/libro-ix/titolo-i/art-574">Art. 574 c.p.p. su edit.legal</a></p>

Fonte: Normattiva, testo vigente · Come produciamo i contenuti

edit.legal

Dalla norma all'atto, con le fonti a ogni passo

RicercaCodici, leggi e oltre 800 mila sentenze, con la vigenza di ogni articolo.
Chat con le fontiOgni risposta cita norme e sentenze che puoi aprire.
Editor per gli attiScrivi atti e pareri con la giurisprudenza a portata di mano.
Add-in WordLe stesse fonti nel documento su cui lavori.