Art. 696-quinquies c.p.p. - Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri
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Art. 696-quinquies. Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri
1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
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