Art. 740-ter c.p.p. - Ordine di devoluzione
Testo dell'articolo
Art. 740-ter. Ordine di devoluzione
(Ordine di devoluzione).
1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.
2. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalita' della devoluzione con lo Stato richiedente.
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