Art. 316 bis c.p.
Testo dell'articolo
Art. 316 bis. Malversazione di erogazioni pubbliche
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunita' europee contributi, sovvenzioni , finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o piu' finalita', non li destina alle finalita' previste [modificato] , e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 281
Aggiornamenti
281 Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
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