Art. 352 c.p. — Vendita di stampati dei quali e' stato ordinato il sequestro
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Art. 352. Vendita di stampati dei quali e' stato ordinato il sequestro
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorita' ha ordinato il sequestro, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila [modificato] .
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