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Art. 445 c.p. — Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Testo dell'articolo

Art. 445. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

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Avv. Federico Papa
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