Art. 568 c.p.
Testo dell'articolo
Art. 568. Occultamento di stato di un figlio
Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto [modificato] , in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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