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Art. 624 c.p. — Furto

Testo dell'articolo

Art. 624. Furto

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'[articolo 625](/it-IT/fonte/codice-penale/art-625), numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis). [modificato] 7

Aggiornamenti

7 Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

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Avv. Federico Papa
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