In vigoreNormativaCodice penale

Art. 634 bis c.p.

Testo dell'articolo

Art. 634 bis. Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, e' punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato [modificato] . Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita' per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma [modificato] . Non e' punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile [modificato] . Il delitto e' punito a querela della persona offesa [modificato] . Si procede d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita' [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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