Art. 648 quater c.p. — Confisca
Testo dell'articolo
Art. 648 quater. Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 [modificato] , e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 [modificato] , il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all' articolo 430 del codice di procedura penale , ogni attivita' di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.
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