Art. 685 c.p.
Testo dell'articolo
Art. 685. Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila [modificato] .
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
