Art. 705 c.p. — Commercio non autorizzato di cose preziose
Testo dell'articolo
Art. 705. Commercio non autorizzato di cose preziose
Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attivita', e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni [modificato] . Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'[articolo 686](/it-IT/fonte/codice-penale/art-686). [modificato]
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