Art. 734 bis c.p.
Testo dell'articolo
Art. 734 bis. Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'[articolo 600-quater](/it-IT/fonte/codice-penale/art-600-quater).1, [modificato] 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi.
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