Art. 168 quater c.p. — Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova
Testo dell'articolo
Art. 168 quater. Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova
La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita';
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede [modificato] .
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