Art. 198 c.p. — Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili
Testo dell'articolo
Art. 198. Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili
L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
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