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Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

Testo dell'articolo

Art. 270. Associazioni sovversive

(Associazioni sovversive). [modificato] Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento [modificato] .

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