Art. 270 quinquies.1 c.p. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
Testo dell'articolo
Art. 270 quinquies.1. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
1 - Finanziamento di condotte con finalita' di terrorismo
1 (Finanziamento di condotte con finalita' di terrorismo). [modificato] Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli [270-bis](/it-IT/fonte/codice-penale/art-270-bis) e [270-quater](/it-IT/fonte/codice-penale/art-270-quater).1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'[articolo 270-sexies](/it-IT/fonte/codice-penale/art-270-sexies) e' punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni [modificato] .
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