Codice penale › Libro II › Titolo II › Capo I · Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione

Art. 321 c.p.

Pene per il corruttore

Vigente

Art. 321. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'. 281


Aggiornamenti

281 Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

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In breve

L'art. 321 c.p. rappresenta la norma di chiusura del sistema dei delitti di corruzione, sancendo il principio della parità sanzionatoria tra il pubblico ufficiale (corrotto) e il privato (corruttore). La giurisprudenza di legittimità ha elaborato criteri rigorosi per definire l'applicazione di questa norma, in particolare con riferimento alla natura concorsuale del reato e ai confini tra corruzione consumata, tentata e istigazione.

Dal quesito «Art. 321 c.p. e pene per il corruttore: limiti e concorso necessario» →

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Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) «Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'.»

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