Codice penale › Libro II › Titolo II › Capo I · Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione
Art. 321 c.p.
Pene per il corruttore
Art. 321. Pene per il corruttore
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'. 281
Aggiornamenti
281 Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
In breve
L'art. 321 c.p. rappresenta la norma di chiusura del sistema dei delitti di corruzione, sancendo il principio della parità sanzionatoria tra il pubblico ufficiale (corrotto) e il privato (corruttore). La giurisprudenza di legittimità ha elaborato criteri rigorosi per definire l'applicazione di questa norma, in particolare con riferimento alla natura concorsuale del reato e ai confini tra corruzione consumata, tentata e istigazione.
Dal quesito «Art. 321 c.p. e pene per il corruttore: limiti e concorso necessario» →Richiamato da
Gli articoli che nel testo rinviano all'art. 321 c.p.:
- Art. 9 c.p.Delitto comune del cittadino all'estero
- Art. 10 c.p.Delitto comune dello straniero all'estero
- Art. 32-quater c.p.Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione
- Art. 131-bis c.p.Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto
- Art. 161 c.p.Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 165 c.p.Obblighi del condannato
- Art. 166 c.p.Effetti della sospensione
- Art. 317-bis c.p.Pene accessorie
- Art. 322-bis c.p.Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione ... di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunita' europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri
- Art. 322-quater c.p.Riparazione pecuniaria
- Art. 322-ter c.p.Confisca
- Art. 323-bis c.p.Circostanze attenuanti
- Art. 323-ter c.p.Causa di non punibilita'
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Risposte con le sentenze che lo applicano e il testo citato.
Cita l'art. 321 c.p.
Il testo vigente, pronto da incollare in un atto o in un parere.
Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) «Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'.»
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