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Art. 335 bis c.p. - Disposizioni patrimoniali

Testo dell'articolo

Art. 335 bis. Disposizioni patrimoniali

(Disposizioni patrimoniali). [modificato] Salvo quanto previsto dall'[articolo 322-ter](/it-IT/fonte/codice-penale/art-322-ter), nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo e' comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'[articolo 240](/it-IT/fonte/codice-penale/art-240), primo comma [modificato] . 177


Aggiornamenti

177 La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

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