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Art. 402 c.p. — Vilipendio della religione dello Stato

Testo dell'articolo

Art. 402. Vilipendio della religione dello Stato

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno. 171

Aggiornamenti

171 La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

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Avv. Federico Papa
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