Art. 491 c.p.
Testo dell'articolo
Art. 491. Falsita' in testamento olografo, cambiale o titoli di credito
Se alcuna delle falsita' prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto e' commesso al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'[articolo 476](/it-IT/fonte/codice-penale/art-476) e nell'[articolo 482](/it-IT/fonte/codice-penale/art-482). Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita', soggiace alla pena stabilita nell'[articolo 489](/it-IT/fonte/codice-penale/art-489) per l'uso di atto pubblico falso. [modificato]
Aggiornamenti
107 Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d che e' concessa amnistia per il reato previsto dal presente articolo in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale , salvo che il fatto riguardi un testamento olografo. Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
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