Art. 501 bis c.p.
Testo dell'articolo
Art. 501 bis. Manovre speculative su merci
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attivita' produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessita', in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire. Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attivita', ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantita'. L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorita' giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'[articolo 625](/it-IT/fonte/codice-penale/art-625) del codice di procedura penale. La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attivita' commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorita' e la pubblicazione della sentenza [modificato] .
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