Art. 588 c.p. — Rissa
Testo dell'articolo
Art. 588. Rissa
Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a lire tremila. 308 Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. 119
Aggiornamenti
119 Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte. Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
308 Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a che al primo comma del presente articolo la parola «309» e' sostituita dalla seguente: «2.000».
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