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Art. 574 ter c.p. - Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale

Testo dell'articolo

Art. 574 ter. Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale

*Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.* [modificato]

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