Codice penale › Libro II › Titolo XII › Capo I · Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art. 577 c.p.

Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Vigente

Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1° contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3° con premeditazione;

4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste. 345


Aggiornamenti

345 La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 30 ottobre 2023, n. 197 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.".

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In breve

L'ordinamento penale italiano disciplina le circostanze aggravanti speciali del delitto di omicidio agli artt. 576 e 577 c.p., prevedendo per le ipotesi di maggiore gravità la pena dell'ergastolo. La prova di tali circostanze deve rispondere allo standard del "colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio" e seguire le regole sulla valutazione probatoria e indiziaria.

Dal quesito «Art. 577 c.p.: casi di ergastolo e prova delle aggravanti» →

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Art. 577 c.p. (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo) «Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso: 1° contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; 2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3° con premeditazione; 4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.»

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