In vigoreNormativaCodice penale

Art. 603 bis.1 c.p.

Testo dell'articolo

Art. 603 bis.1.

1 (Circostanza attenuante). [modificato] Per i delitti previsti dall'[articolo 603-bis](/it-IT/fonte/codice-penale/art-603-bis), la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite. Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'[articolo 16-septies](/it-IT/fonte/codice-penale/art-16-septies) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Non si applicano le disposizioni dell'[articolo 600-septies](/it-IT/fonte/codice-penale/art-600-septies).1. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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