Art. 726 c.p. — Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Testo dell'articolo
Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. 322
Aggiornamenti
322 La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 14 aprile 2022, n. 95 (in G.U. 1ª s.s. 20/4/2022, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 726 del codice penale , come sostituito dall' art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell' articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 ), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziche' «da euro 51 a euro 309»".
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