Art. 651 c.p. - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale
Testo dell'articolo
Art. 651. Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
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Note professionali
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