Art. 658 c.p. - Procurato allarme presso l'Autorità
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Art. 658. Procurato allarme presso l'Autorità
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.
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