In vigoreNormativaCodice penale

Art. 664 c.p. - Distruzione o deterioramento di affissioni

Testo dell'articolo

Art. 664. Distruzione o deterioramento di affissioni

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila [modificato].

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila [modificato].

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 664 c.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale
edit.legal

Dalla norma all'atto, con le fonti a ogni passo

RicercaCodici, leggi e oltre 800 mila sentenze, con la vigenza di ogni articolo.
Chat con le fontiOgni risposta cita norme e sentenze che puoi aprire.
Editor per gli attiScrivi atti e pareri con la giurisprudenza a portata di mano.
Add-in WordLe stesse fonti nel documento su cui lavori.