In vigoreNormativaCodice penale

Art. 669 bis c.p. - Esercizio molesto dell'accattonaggio

Testo dell'articolo

Art. 669 bis. Esercizio molesto dell'accattonaggio

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito [modificato] con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 669 bis c.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale
edit.legal

Dalla norma all'atto, con le fonti a ogni passo

RicercaCodici, leggi e oltre 800 mila sentenze, con la vigenza di ogni articolo.
Chat con le fontiOgni risposta cita norme e sentenze che puoi aprire.
Editor per gli attiScrivi atti e pareri con la giurisprudenza a portata di mano.
Add-in WordLe stesse fonti nel documento su cui lavori.