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Art. 682 c.p. - Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato

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Art. 682. Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato

Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica. [modificato]

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