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Art. 688 c.p. - Ubriachezza

Testo dell'articolo

Art. 688. Ubriachezza

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale. 186

La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.


Aggiornamenti

186 La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 luglio 2002, n. 354 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2002, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.

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