Codice penale › Libro III › Titolo I › Capo I › Sezione III · Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

Art. 707 c.p.

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Vigente

Art. 707. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni. 52


Aggiornamenti

52 La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio - 2 febbraio 1971, n. 14 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1971, n. 35), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta".

CondividiIncorpora il testo

Chiedi sull'art. 707 c.p.

Risposte con le sentenze che lo applicano e il testo citato.

Fai una domanda

Cita l'art. 707 c.p.

Il testo vigente, pronto da incollare in un atto o in un parere.

Art. 707 c.p. (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli) «Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.»

Condividi:LinkedInWhatsAppTelegram

Incorpora il testo nel tuo sito

Il testo vigente dell'art. 707 c.p. in un riquadro per il tuo sito o blog. Copia il codice e incollalo nella pagina.

<iframe src="https://addin.edit.legal/it-IT/fonte/embed/codice-penale/art-707" title="Testo dell'art. 707 c.p." width="100%" height="420" style="border:0;border-radius:12px;max-width:640px" loading="lazy"></iframe>
<p style="margin:6px 0 0;font-size:14px"><a href="https://addin.edit.legal/it-IT/fonte/codice-penale/libro-iii/titolo-i/capo-i/sezione-iii/art-707">Art. 707 c.p. su edit.legal</a></p>

Fonte: Normattiva, testo vigente · Come produciamo i contenuti

edit.legal

Dalla norma all'atto, con le fonti a ogni passo

RicercaCodici, leggi e oltre 800 mila sentenze, con la vigenza di ogni articolo.
Chat con le fontiOgni risposta cita norme e sentenze che puoi aprire.
Editor per gli attiScrivi atti e pareri con la giurisprudenza a portata di mano.
Add-in WordLe stesse fonti nel documento su cui lavori.