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Checklist: cosa controllare prima di depositare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato

2 min di lettura · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Questa checklist va consultata immediatamente prima di apporre la firma digitale e procedere al deposito dell'istanza cautelare. Consente di verificare che i presupposti previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 siano stati correttamente documentati, onde evitare il rigetto della domanda.

In sintesi

L'istanza di sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 richiede la preventiva verifica dell'efficacia esecutiva del provvedimento e la rigorosa prova del periculum in mora a mezzo di idonea documentazione contabile e bancaria. Il ricorrente deve inoltre ricollegare l'istanza ai motivi di merito ex art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992 al fine di evidenziare il fumus boni iuris. L'omessa notifica dell'atto alle altre parti o il difetto della firma digitale del difensore comportano l'inammissibilità della domanda. Sono infine indispensabili l'esatta indicazione della Corte di Giustizia Tributaria adita, il numero di Ruolo Generale e conclusioni ben circostanziate volte alla sospensione dell'efficacia dell'atto.

  1. 1.

    Verifica dell'esecutività dell'atto

    Accertarsi che l'atto impugnato sia dotato di efficacia esecutiva e non sia già sospeso ex lege. Chiedere la sospensione di un atto privo di esecutività rende l'istanza priva di utilità processuale.

    Guida pratica correlata: Come redigere un'istanza di sospensione dell'atto impugnato con l'AI
  2. 2.

    Richiamo al fumus boni iuris

    Verificare il puntuale richiamo ai motivi di merito articolati nel ricorso principale. In assenza di tale correlazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992, l'organo giudicante non potrà effettuare la sommaria delibazione sulla fondatezza del ricorso.

  3. 3.

    Prova del periculum in mora

    Verificare la produzione di idonea documentazione contabile e bancaria volta a comprovare lo stato di illiquidità. L'assenza di tali riscontri probatori riduce il periculum in mora a una mera allegazione generica, determinando il rigetto dell'istanza.

  4. 4.

    Notifica dell'atto separato

    Verificare che l'istanza proposta con atto separato sia stata regolarmente notificata a tutte le altre parti. L'omessa notifica dell'istanza cautelare determina l'inammissibilità della domanda.

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    5.

    Identificazione della Corte

    Verificare la corretta indicazione della Corte di Giustizia Tributaria adita. Un errore nell'individuazione del giudice competente impedisce la regolare instaurazione della fase cautelare ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.

  6. 6.

    Riferimenti del ricorso pendente

    Controllare la corretta indicazione degli estremi dell'atto impugnato e del numero di Ruolo Generale del Ricorso (R.G.R.). Eventuali inesattezze sui dati identificativi impediscono il corretto collegamento tra la fase cautelare e il giudizio di merito.

  7. 7.

    Completezza delle conclusioni

    Verificare che nelle conclusioni sia formulata espressamente la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto. Conclusioni imprecise o incomplete rischiano di limitare la portata della tutela cautelare accordata dall'organo giudicante.

  8. 8.

    Sottoscrizione e data

    Accertarsi della presenza dell'indicazione di luogo e data, nonché della firma digitale del difensore. Il difetto di sottoscrizione rende l'atto inammissibile e privo di effetti processuali.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

È possibile presentare l'istanza di sospensione dopo il deposito del ricorso?

Sì, l'istanza può essere proposta con atto separato in pendenza di giudizio. L'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 disciplina la sospensione in primo grado, mentre in appello e nel giudizio di legittimità operano rispettivamente gli artt. 52 e 62-bis dello stesso decreto.

Qual è la conseguenza se non allego i bilanci o gli estratti conto?

Il giudice rigetta l'istanza per mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo al periculum in mora, in quanto la prova del danno grave e irreparabile incombe esclusivamente sul ricorrente.

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