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Checklist: cosa controllare prima di depositare la memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.

2 min di lettura · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Questa checklist operativa serve a verificare la correttezza della memoria integrativa dopo la fase di redazione e prima del deposito telematico. Il professionista deve spuntare ogni voce per evitare decadenze processuali o preclusioni istruttorie derivanti da errori formali o di calcolo.

In sintesi

La verifica della memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. impone il controllo dei termini a ritroso, la cui scadenza in giorno festivo o di sabato anticipa al giorno feriale precedente. Il deposito telematico tramite PCT richiede la firma digitale e il rispetto dei principi di sinteticità ex art. 121 c.p.c. La prima memoria ammette l'emendatio libelli o la reconventio reconventionis. La seconda deve contenere tutte le istanze istruttorie a pena di preclusione, fatti salvi i casi di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. La terza memoria è circoscritta alla prova contraria e alla produzione dei relativi documenti. Occorre infine prendere posizione specifica sui rilievi del giudice formulati ex art. 171-bis c.p.c.

  1. 1.

    Verifica del computo dei termini a ritroso

    Verificare la scadenza dei termini ex art. 171-ter c.p.c., ricordando che la scadenza cadente di sabato o in un giorno festivo è anticipata al primo giorno non festivo precedente. L'inosservanza di tale regola determina l'inammissibilità dell'atto per tardività del deposito.

    Guida pratica correlata: Come redigere la memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. con l'AI
  2. 2.

    Riscontro ai rilievi del giudice ex art. 171-bis

    Accertarsi di aver preso posizione in modo specifico e puntuale su ciascun rilievo indicato dal giudice nel decreto emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. La mancata risposta a tali rilievi può comportare gravi preclusioni difensive per la parte.

  3. 3.

    Distinzione tra emendatio e reconventio reconventionis

    Verificare che nella prima memoria siano state formulate modifiche (emendatio) o nuove domande (reconventio reconventionis) soltanto se consequenziali alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto o del terzo. Al di fuori di tali ipotesi, l'introduzione di domande nuove è inammissibile.

  4. 4.

    Limiti del contenuto della terza memoria

    Verificare che la terza memoria sia dedicata esclusivamente alle indicazioni di prova contraria rispetto alle istanze delle altre parti. È consentita la produzione di nuovi documenti soltanto ove finalizzata a confutare le prove dirette della controparte, mentre è preclusa la formulazione di nuove istanze di prova diretta.

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    5.

    Rispetto delle forme e della sinteticità

    Verificare che l'atto rispetti i criteri di chiarezza e sinteticità previsti dall'art. 121 c.p.c. per garantire che il contenuto sia idoneo al raggiungimento dello scopo processuale senza gravare sul tempo del giudizio.

  6. 6.

    Completezza delle istanze istruttorie

    Controllare che tutte le prove documentali e le richieste di prova orale siano state inserite correttamente nella seconda memoria. L'omissione di un'istanza in questa fase ne impedisce la formulazione successiva, fatti salvi i casi di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

  7. 7.

    Correttezza dei dati identificativi

    Verificare l'intestazione, il numero di ruolo generale e le generalità delle parti nello svolgimento dell'atto. Un errore nei dati identificativi può ostacolare il corretto inserimento dell'atto nel fascicolo telematico di causa.

  8. 8.

    Presenza della sottoscrizione digitale

    Verificare che il file sia stato firmato digitalmente prima dell'invio definitivo tramite il sistema del Processo Civile Telematico. L'assenza di firma può determinare la nullità dell'atto.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Cosa succede se il termine per la memoria scade di sabato?

Trattandosi di un termine a ritroso, la scadenza viene anticipata al giorno feriale precedente (ad esempio al venerdì), al fine di evitare la tardività del deposito.

È possibile produrre nuovi documenti con la terza memoria?

Sì, ma unicamente per l'esercizio del diritto alla prova contraria. Ai sensi dell'art. 171-ter, n. 3, c.p.c., è consentito produrre documenti volti a confutare le prove dirette della controparte.

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