Il caso spiegato
Giurisdizione nelle liti contro professionisti stranieri
6 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
La determinazione del giudice provvisto di giurisdizione nelle controversie transfrontaliere in materia di prestazioni intellettuali presenta rilevanti profili di complessità in punto di tutela dei diritti del cliente. Come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità recente, l'orientamento consolidato della Suprema Corte riafferma il primato del luogo di esecuzione della prestazione rispetto al domicilio del committente. Attraverso l'analisi di un caso gemello avente a oggetto una consulenza internazionale resa a Gaio Sventura, si esaminerà come i criteri europei di riparto della giurisdizione precludano frequentemente la citazione del professionista straniero dinanzi ai tribunali italiani, valorizzando la localizzazione fisica dell'attività prestazionale prevalente.

In sintesi
Il contributo esamina i criteri di riparto della giurisdizione nelle controversie tra clienti italiani e professionisti stranieri. Muovendo dagli orientamenti della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, l'analisi approfondisce l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale individua il foro competente nel luogo di esecuzione della prestazione principale del servizio. Il caso illustra le ragioni per cui il foro del domicilio del convenuto o della prestazione prevalga su quello dell'attore, tracciando i confini della tutela giurisdizionale internazionale per le attività intellettuali.
Il fatto
La vicenda, esaminata dalle principali testate giuridiche tra cui Il Sole 24 Ore, Quotidiano del Diritto e Altalex, trae origine dall'azione legale promossa da un cittadino italiano nei confronti di un avvocato iscritto all'albo in Francia per asserita responsabilità professionale. L'attore lamentava l'inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti da un mandato difensivo espletato in territorio francese. La controversia è giunta all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a seguito di un regolamento preventivo di giurisdizione. Il professionista convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, deducendo che, in base alla normativa unionale, la causa dovesse essere proposta dinanzi all'autorità giudiziaria francese, luogo di effettiva esecuzione della prestazione intellettuale. La questione pregiudiziale pertiene dunque alla corretta individuazione dello Stato provvisto di potestas iudicandi, prescindendo dall'esame del merito della pretesa risarcitoria.
Le norme in gioco
Il quadro normativo di riferimento è imperniato sul Regolamento (UE) n. 1215/2012, cosiddetto Bruxelles I-bis.
- L'articolo 4 sancisce la regola generale del foro del domicilio del convenuto, in forza della quale i soggetti domiciliati in uno Stato membro devono essere citati dinanzi ai giudici di quello Stato.
- L'articolo 7, punto 1, lettera b), prevede un foro speciale per la prestazione di servizi, incardinando la giurisdizione nel luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
- L'articolo 41 del Codice di procedura civile attribuisce alle parti la facoltà di adire le Sezioni Unite affinché risolvano la questione di giurisdizione prima che la causa sia decisa nel merito. Dall'applicazione di tali disposizioni dipende la possibilità per il committente italiano di adire il giudice nazionale ovvero la necessità di instaurare il giudizio all'estero, con i relativi oneri economici e linguistici.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di prestazioni professionali intellettuali, il criterio determinante è quello della prestazione prevalente. Le Sezioni Unite hanno precisato che non assumono rilevanza né il domicilio del cliente né il luogo di verificazione del danno, dovendosi invece fare riferimento al luogo in cui il professionista ha eseguito la parte prevalente della propria attività, quali lo studio della controversia, la redazione degli atti o la partecipazione alle udienze. Tale orientamento si pone in continuità con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, volta a valorizzare la prossimità del giudice agli elementi di prova e la prevedibilità dei fori competenti. Viene altresì escluso che il pagamento del compenso eseguito dall'Italia possa radicare la giurisdizione del giudice italiano, posto che l'obbligazione caratteristica del contratto risiede nell'espletamento del servizio professionale e non nella controprestazione pecuniaria.
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Cosa insegna ai professionisti
- Inserire espressamente nei contratti internazionali una clausola di scelta del foro per prevenire contestazioni sulla giurisdizione.
- Documentare con precisione il luogo di svolgimento prevalente della prestazione, conservando evidenza della sede operativa, dei server impiegati e delle riunioni svolte.
- Ponderare preventivamente i costi e le complessità del contenzioso transfrontaliero prima di promuovere azioni giudiziarie contro soggetti stabiliti in altri Stati membri.
- Accertare la qualifica della controparte quale consumatore, al fine di verificare la configurabilità dei fori protettivi previsti dalla normativa europea.
Riferimenti: Regolamento (UE) n. 1215/2012Articolo 41 Codice di Procedura Civile
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Domande frequenti
Posso fare causa in Italia a un professionista straniero se l'ho pagato da un conto italiano?
Di norma no. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il luogo del pagamento del compenso non determina la giurisdizione, rilevando invece il luogo in cui il professionista ha eseguito la prestazione prevalente.
Cosa succede se il professionista straniero ha svolto la prestazione interamente online?
In mancanza di indici univoci, la giurisprudenza tende a localizzare l'attività nel luogo in cui il professionista dispone della propria sede organizzativa o da cui ha trasmesso il risultato della consulenza.
Esistono eccezioni per i consumatori nelle liti internazionali?
Sì. Qualora il cliente agisca in veste di consumatore, la normativa europea prevede un foro protettivo speciale che consente di citare il professionista dinanzi al tribunale del luogo di domicilio del consumatore stesso.
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