Il caso spiegato

Caso LinkedIn: sospeso l'uso dei dati per l'addestramento dell'AI dopo il confronto con le Autorità

7 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale tra settembre e ottobre 2024, la piattaforma di social networking professionale LinkedIn ha sospeso l'utilizzo dei dati personali degli utenti europei per l'addestramento dei propri modelli proprietari di intelligenza artificiale. La decisione è giunta all'esito di una serrata interlocuzione con la Data Protection Commission irlandese e con il Garante per la protezione dei dati personali italiano, che hanno sollevato rilievi circa l'idoneità della base giuridica impiegata per tale trattamento massivo.

Caso LinkedIn: sospeso l'uso dei dati per l'addestramento dell'AI dopo il confronto con le Autorità

In sintesi

In base a quanto riferito dai comunicati delle autorità e dalla stampa, il contributo analizza la sospensione volontaria decisa da LinkedIn in merito alla scelta di fondare sul legittimo interesse, anziché sul consenso, l'addestramento di modelli di AI mediante i dati degli iscritti. Vengono esaminate le potenziali violazioni del principio di Privacy by Default e la disciplina del diritto di opposizione, rapportando la fattispecie agli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Attraverso il caso gemello di Gaio Sventura, si evidenziano i rischi operativi per i titolari del trattamento che implementano sistemi di AI privi di una preventiva e rigorosa valutazione di bilanciamento.

  1. Il fatto

    Come riferito dai principali organi di informazione nel settembre 2024, LinkedIn, società appartenente al gruppo Microsoft, ha modificato la propria informativa sulla privacy prevedendo il reimpiego dei contenuti e dei post pubblicati dagli utenti per l'addestramento di modelli di AI generativa. La modalità operativa adottata prevedeva l'attivazione preimpostata del trattamento, ponendo a carico dell'utente l'onere di esercitare il cosiddetto opt-out per impedire l'impiego dei propri dati. La fattispecie è attualmente oggetto di istruttoria da parte delle autorità di controllo europee.\n\nL'azione della Data Protection Commission (DPC) irlandese, d'intesa con il Garante italiano, ha evidenziato profili di criticità relativi alla trasparenza dell'informativa e all'inidoneità della base giuridica prescelta. A seguito dei rilievi formulati dalle autorità, la società ha disposto la sospensione temporanea del trattamento nei confronti degli utenti residenti nello Spazio Economico Europeo. Tale sospensione non riguarda la condotta di scraping attuata da soggetti terzi, oggetto di specifici approfondimenti della rubrica, bensì il trattamento interno svolto dal titolare per lo sviluppo di soluzioni proprietarie sulla scorta di un presunto interesse legittimo aziendale ritenuto prevalente sui diritti degli interessati.

  2. Le norme in gioco

    Il perno giuridico della vicenda risiede nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR, che disciplina il legittimo interesse quale base giuridica del trattamento. Tale disposizione consente il trattamento dei dati personali a prescindere dal consenso dell'interessato soltanto ove ciò sia strettamente necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. L'invocabilità di tale presupposto presuppone la condotta di un rigoroso test di bilanciamento che, nel contesto dell'addestramento di sistemi di AI, presenta notevoli complessità applicative.\n\nAssumono altresì rilievo l'articolo 21, inerente al diritto di opposizione, e l'articolo 25 del GDPR, relativo alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (Privacy by Design e Privacy by Default). L'attivazione automatica di un trattamento ad alto rischio senza previa manifestazione di volontà si pone in potenziale contrasto con tali principi. Da ultimo, rileva il principio di limitazione della finalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del GDPR: i dati conferiti dagli utenti per finalità di interazione professionale sulla piattaforma possono essere legittimamente riutilizzati per l'addestramento di modelli algoritmici senza l'acquisizione di un nuovo ed espresso consenso?

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha da tempo chiarito che i gestori di piattaforme social non possono invocare astrattamente il legittimo interesse per giustificare trattamenti massivi volti alla profilazione o alla personalizzazione dei servizi. La Corte ha ribadito che la valutazione del bilanciamento degli interessi deve tenere in solido conto le ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare: chi pubblica contenuti su una rete professionale non prefigura ragionevolmente che i propri dati vengano impiegati per l'alimentazione di sistemi di AI generativa.\n\nAl contempo, le linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) evidenziano come, di fronte a trattamenti ad elevata complessità e aventi carattere di sostanziale irreversibilità (quale l'impossibilità tecnica di espungere ex post i singoli dati dal modello addestrato), il legittimo interesse non costituisca una base giuridica idonea. In tali fattispecie, l'orientamento prevalente richiede il ricorso al consenso esplicito (modello opt-in), affinché l'utente possa determinare consapevolmente la destinazione delle proprie informazioni personali.

  4. Analisi redatta e verificata con edit.legal

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. Il legittimo interesse non costituisce un'esimente per eludere l'acquisizione del consenso nei progetti di AI ad alto impatto.
    2. La valutazione d'impatto e il bilanciamento degli interessi (Legitimate Interest Assessment, LIA) devono essere documentati in modo analitico e tempestivamente ostensibili alle autorità di controllo.
    3. Il principio di Privacy by Default costituisce un vincolo precettivo che impone l'adozione del modello opt-in per le funzionalità a elevato impatto sui dati.
    4. Prima di inserire dati nei dataset di addestramento dei sistemi di AI, è necessario valutare la reversibilità delle operazioni, al fine di scongiurare il rischio di dover sopprimere l'intero modello algoritmico in sede sanzionatoria.

Riferimenti: Articoli 5, 6, 21 e 25 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) [GDPR]Articoli 5, 6, 21 e 25 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Posso oppormi all'uso dei miei post per l'AI su LinkedIn?

Sì, ai sensi dell'articolo 21 del GDPR l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento. Attualmente, secondo quanto comunicato ufficialmente, il trattamento nei confronti degli utenti residenti nell'UE risulta sospeso, ma si raccomanda di verificare le impostazioni di riservatezza del proprio profilo.

Quali sono le sanzioni per chi usa dati senza consenso per l'AI?

Le sanzioni amministrative pecuniarie possono ammontare fino al 4% del fatturato globale annuo dell'impresa, cui possono aggiungersi misure correttive quali l'ordine di cessazione del trattamento e la cancellazione dei modelli algoritmici addestrati.

Il legittimo interesse può bastare per addestrare algoritmi aziendali?

Dipende dall'esito del test di bilanciamento degli interessi: laddove il trattamento presenti un impatto elevato sui diritti degli interessati o esuli dalle loro ragionevoli aspettative, il consenso espresso costituisce l'unica base giuridica idonea.

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