Il caso spiegato
Riforma della Corte dei Conti: tra scudo erariale e accentramento delle procure
7 min di lettura · Aggiornato a agosto 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Il 4 agosto 2026 segna un passaggio cruciale nell'architettura della giustizia contabile in Italia, con l'approvazione in via preliminare del decreto legislativo di attuazione della cosiddetta Riforma Foti. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, il provvedimento mira a stabilizzare le tutele per i funzionari pubblici impegnati nell'attuazione del PNRR, ridisegnando al contempo i poteri delle procure regionali sotto un coordinamento centrale. Questa evoluzione normativa, che si distingue nettamente dalle indagini penali per frode trattate in altri approfondimenti della rubrica, incide sul perimetro della giurisdizione contabile e sull'autonomia dei suoi magistrati. Nel seguente articolo analizzeremo la struttura di questa riforma, partendo dai recenti sviluppi legislativi per giungere a un caso gemello che illustra le nuove dinamiche della responsabilità amministrativa.

In sintesi
L'articolo esamina la riforma della Corte dei Conti del 4 agosto 2026, focalizzandosi sulla stabilizzazione dello scudo erariale e sull'accentramento delle procure. Viene analizzata la distinzione tra responsabilità per dolo e colpa grave, l'introduzione dell'esimente politica legata ai pareri tecnici e l'impatto della sentenza 132/2024 della Consulta. Attraverso il caso gemello di Gaio Sventura e dell'On. Ottavio Perdoni, si illustra come le nuove norme proteggano l'attività amministrativa di risultato nel contesto del PNRR.
Il fatto
Secondo quanto riportato da testate quali Il Sole 24 Ore, Il Fatto Quotidiano e l'ANSA, il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo per il riordino della Corte dei Conti. Il testo, fondato sulla legge delega 1/2026, si trova attualmente nella fase di esame preliminare, in attesa dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. La riforma introduce un modello di accentramento gerarchico delle procure regionali sotto la direzione del Procuratore Generale a Roma e rende strutturale la limitazione della responsabilità erariale per colpa grave, concepita originariamente come misura emergenziale durante la pandemia. L'Associazione Magistrati della Corte dei Conti ha espresso forte preoccupazione per la potenziale contrazione dell'indipendenza inquirente, qualificando l'intervento come una riforma strutturale destinata a modificare l'assetto della magistratura contabile.

Le norme in gioco
L'impianto della riforma si fonda su tre pilastri normativi principali:
- Responsabilità erariale: l'art. 1 della Legge 20/1994, come modificato dallo scudo introdotto dal D.L. 76/2020, limita la responsabilità per le condotte attive al solo dolo, escludendo la colpa grave allo scopo di accelerare la spesa pubblica;
- Esimente politica: la riforma introduce una presunzione di buona fede in favore dell'organo politico che approvi atti corredati da pareri tecnici favorevoli, traslando l'eventuale responsabilità risarcitoria esclusivamente sui funzionari tecnici;
- Ordinamento inquirente: le nuove disposizioni novellano il Codice di Giustizia Contabile, attribuendo al Procuratore Generale poteri di avocazione e coordinamento sulle procure territoriali, trasformando queste ultime in articolazioni periferiche dell'ufficio centrale.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza costituzionale si è di recente pronunciata sulla legittimità dello scudo erariale, chiarificando che tale limitazione è ammissibile se preordinata a tutelare l'amministrazione di risultato. I giudici della Consulta hanno tuttavia precisato che tale regime non può assumere carattere a-temporale, sollecitando il legislatore a procedere a una rigorosa tipizzazione della colpa grave anziché alla sua mera sospensione. In sede contabile, si è consolidato l'orientamento secondo cui l'errore tecnico non genera responsabilità qualora il funzionario abbia operato nel rispetto di procedure standardizzate; resta invece ferma la perseguibilità delle omissioni (ossia del mancato agire), per le quali lo scudo non trova applicazione, ripristinando il regime ordinario della colpa grave.
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Cosa insegna ai professionisti
- Distinguere la condotta attiva da quella omissiva: la strategia difensiva deve mirare a qualificare la condotta come commissiva, così da accedere al regime di responsabilità limitato al solo dolo.
- Valorizzare il corredo dei pareri tecnici: per i vertici politici, l'acquisizione di pareri tecnici formali e motivati costituisce il presidio principale a tutela da contestazioni erariali.
- Monitorare gli orientamenti del coordinamento centrale: i professionisti devono prestare costante attenzione alle direttive emanate dalla Procura Generale, suscettibili di superare i consolidati orientamenti delle procure regionali.
- Documentare il perseguimento del risultato: è indispensabile comprovare che l'errore si è verificato nell'ambito della ricerca del risultato amministrativo, in conformità ai recenti arresti della giurisprudenza costituzionale.
Riferimenti: Legge 1/2026Legge 20/1994D.L. 76/2020D.Lgs. 174/2016
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Domande frequenti
Che cos'è lo scudo erariale e per quale ragione è stato stabilizzato nel 2026?
Lo scudo erariale è un istituto che limita la responsabilità dei funzionari pubblici per i danni arrecati all'erario alle sole condotte dolose, escludendo la colpa grave per i comportamenti attivi. È stato reso strutturale nel 2026 al fine di prevenire che il timore di azioni contabili possa rallentare la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR.
La riforma elide la responsabilità per le condotte fraudolente sui fondi pubblici?
No. Le condotte dolose, incluse le frodi, i fatti di corruzione e le distrazioni di risorse pubbliche, restano perseguibili sia in sede penale sia in sede contabile. La riforma incide esclusivamente sulla colpa grave, ossia sull'errore scaturito da negligenza o imperizia privo della volontà di recare danno all'amministrazione.
Quali novità si prefigurano per le procure regionali della Corte dei Conti?
Le procure regionali vedono ridimensionata la propria autonomia investigativa esclusiva, venendo integrate in un sistema gerarchizzato e coordinato dal Procuratore Generale presso la sede centrale. Quest'ultimo può avocare le istruttorie di maggiore rilievo e definire indirizzi omogenei per l'esercizio dell'azione contabile sull'intero territorio nazionale.
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