Il caso spiegato

Il caso Cappellari: tra simulazione di reato e calunnia

6 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La vicenda del giornalista Adriano Cappellari giunge a un nuovo capitolo processuale, richiamando l'attenzione sui confini tra diritto di cronaca e reati contro l'amministrazione della giustizia. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, il procedimento riguarda la presunta messa in scena di aggressioni e minacce che avrebbero indotto in errore gli organi inquirenti tra il 2021 e il 2022. In questo approfondimento ricostruiremo la struttura giuridica delle fattispecie di simulazione di reato e calunnia, analizzando i criteri con cui la magistratura valuta l'idoneità delle false denunce a sviare le indagini. Proporremo infine un caso gemello per esaminare le strategie difensive e i possibili sviluppi processuali di una vicenda così complessa.

Il caso Cappellari: tra simulazione di reato e calunnia

In sintesi

L'articolo analizza il rinvio a giudizio di Adriano Cappellari per i reati di simulazione di reato e calunnia. Vengono esaminati gli articoli 367 e 368 del codice penale in relazione alle denunce di aggressioni e minacce ritenute infondate dalla Procura della Repubblica di Verona. Attraverso un caso gemello didattico, viene illustrato il confine tra l'esercizio del diritto di cronaca e la creazione di allarme sociale, offrendo spunti operativi sulla gestione degli elementi di prova e sulla dimostrazione del dolo diretto.

  1. Il fatto

    Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto e da Il Giornale, Adriano Cappellari, giornalista attivo nel settore della comunicazione, aveva denunciato tra il 2021 e l'inizio del 2022 di essere stato bersaglio di gravi minacce, tra cui proiettili recapitati a mezzo posta e un'aggressione fisica avvenuta a Verona nel gennaio 2022.

    Le indagini condotte dalla Digos e dalla Squadra Mobile, intese inizialmente a tutelare la libertà di stampa, hanno tuttavia assunto una diversa direzione. La Procura ha ipotizzato che tali episodi fossero stati simulati al fine di ottenere visibilità professionale. Il 22 maggio 2024, il GUP del Tribunale di Verona ha disposto il rinvio a giudizio per Cappellari. Allo stato attuale, il procedimento pende nella fase del dibattimento di primo grado.

  2. Le norme in gioco

    Il caso verte su due distinte fattispecie del codice penale: l'art. 367 (Simulazione di reato) e l'art. 368 (Calunnia). La simulazione di reato punisce chiunque affermi falsamente l'avvenuto compimento di un reato o ne simuli le tracce in modo che si possa iniziare un procedimento penale; la pena edittale va da uno a cinque anni di reclusione.

    La calunnia presenta una maggiore gravità in quanto presuppone che l'agente incolpi espressamente di un reato una persona determinata o determinabile, sapendola innocente. Entrambe le norme sono poste a tutela del corretto funzionamento della giustizia, impedendo che le risorse investigative vengano fuorviate in procedimenti infondati o lesivi dell'onore altrui.

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della configurabilità della simulazione di reato, non è sufficiente una semplice dichiarazione mendace, ma occorre che la condotta sia oggettivamente idonea a determinare l'avvio di indagini preliminari. Qualora il mendacio o la messa in scena siano talmente grossolani da risultare immediatamente percepibili, il reato non sussiste per inidoneità dell'azione.

    In ordine al delitto di calunnia, i giudici di legittimità ribadiscono la necessità del dolo diretto: l'accusatore deve avere la piena consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato al momento della denuncia. Se sussiste un dubbio ragionevole o un errore percettivo in buona fede, l'elemento soggettivo della calunnia viene meno, consentendo al più la configurabilità di profili colposi privi di rilevanza penale per tale fattispecie.

  4. Analisi redatta e verificata con edit.legal

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    In primo luogo, emerge l'importanza di verificare la compatibilità tecnica dei reperti e delle tracce materiali prima di impostare la linea difensiva. In secondo luogo, appare fondamentale scindere il dolo generico o specifico dall'enfasi narrativa nella redazione degli atti di denuncia o querela.

    In terzo luogo, occorre valutare l'eventuale allarme sociale cagionato dalla condotta, poiché tale elemento incide in modo determinante sulla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.

Riferimenti: Art. 367 c.p.Art. 368 c.p.Art. 133 c.p.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Cosa rischia chi simula un'aggressione mai avvenuta?

Rischia la reclusione da uno a cinque anni per il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.). Qualora la falsa denuncia sia diretta esplicitamente contro un soggetto determinato sapendolo innocente, si configura il più grave reato di calunnia (art. 368 c.p.).

Qual è la differenza tra calunnia e diffamazione?

La calunnia consiste nel denunciare un fatto di reato alle autorità addebitandolo a una persona sapendola innocente. La diffamazione consiste nell'offendere l'onore o la reputazione di una persona comunicando con più persone, al di fuori dei casi di denuncia all'autorità giudiziaria.

Si può ritirare una denuncia se ci si accorge di aver sbagliato?

La ritrattazione o la rinuncia alla denuncia deve avvenire tempestivamente. Tuttavia, trattandosi di delitti perseguibili d'ufficio, se il procedimento è già avviato e si è agito con dolo, il reato di simulazione o calunnia è perfezionato, ferma restando la possibile rilevanza della condotta ravveduta ai fini delle attenuanti generiche.

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