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Come richiedere informazioni alla PA ex art. 213 cpc con l'AI
5 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L’istituto della richiesta d'ufficio di informazioni alla Pubblica Amministrazione rappresenta un tassello fondamentale dell'istruttoria civile, spesso però sottoutilizzato o mal formulato. Nel contesto normativo del 2026, l'intelligenza artificiale offre nuove opportunità per strutturare istanze che superino il severo vaglio di ammissibilità del giudice.
In sintesi
L'istanza ex art. 213 c.p.c. permette al giudice di richiedere d'ufficio alla Pubblica Amministrazione informazioni scritte su atti e documenti indispensabili per il processo. Si tratta di un potere discrezionale, non di un obbligo, attivabile solo se la parte dimostra l'impossibilità di ottenere i dati autonomamente tramite l'accesso agli atti (L. 241/90). Nel 2026, l'integrazione di modelli AI nella redazione consente di documentare con precisione la pertinenza e la sussidiarietà della richiesta, rispettando l'AI Act e i nuovi orientamenti giurisprudenziali.
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La natura discrezionale e i presupposti dell'art. 213 c.p.c.
L'articolo 213 c.p.c. conferisce al giudice il potere di richiedere informazioni scritte alla PA. È fondamentale comprendere che tale strumento ha natura officiosa e non sostituisce l'onere probatorio delle parti previsto dall'art. 115 c.p.c. Il giudice esercita questa facoltà solo quando le informazioni sono ritenute indispensabili e non sono acquisibili direttamente dai difensori. Nel 2026, la giurisprudenza conferma che il provvedimento deve essere congruamente motivato: l'istanza di parte deve quindi essere estremamente analitica per convincere il magistrato. Non si tratta di un ordine coercitivo, ma di una richiesta di collaborazione istituzionale che la PA deve evadere fornendo dati già in suo possesso, senza dover compiere nuove elaborazioni valutative o peritali.
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Distinzione tecnica tra Art. 213 e Ordine di Esibizione (Art. 210)
Una confusione comune riguarda la differenza tra la richiesta di informazioni e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Mentre l'esibizione colpisce un documento specifico e identificato di cui si conosce l'esistenza, l'art. 213 riguarda informazioni più ampie che possono richiedere alla PA un'attività di ricerca tra i propri archivi. Inoltre, l'esibizione è tipicamente istruita su richiesta di parte, mentre la richiesta ex art. 213 è un potere proprio del giudice, che la parte può solo sollecitare. Nel redigere l'istanza, è cruciale specificare perché si preferisce lo strumento dell'art. 213, ad esempio evidenziando che i dati necessari risiedono in flussi informativi complessi della PA non riducibili a un singolo documento cartaceo o digitale già noto.
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Sussidiarietà e Accesso agli Atti (L. 241/90)
Il principio di sussidiarietà è il vero ostacolo all'ammissibilità dell'istanza. La giurisprudenza, consolidata dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del 2020 e dalle prassi del 2026, impone che la parte provi di aver preventivamente tentato di ottenere i documenti tramite l'accesso agli atti previsto dalla Legge 241/90 o tramite l'accesso civico generalizzato (FOIA). Se il giudice rileva che la parte è rimasta inerte nel richiedere i documenti alla PA in via stragiudiziale, rigetterà la sollecitazione ex art. 213 c.p.c. considerandola un tentativo di sanare una negligenza difensiva. Pertanto, l'istanza deve allegare i dinieghi ricevuti o provare il silenzio-inadempimento dell'amministrazione per dimostrare che il potere del giudice è l'unica via rimasta per la tutela del diritto.
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4.Ottimizzazione dell'istanza con modelli di Intelligenza Artificiale
Nel 2026, l'uso dell'AI nella redazione legale deve seguire i criteri di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). L'AI può essere utilizzata per strutturare l'istanza, partendo da una cronologia dei fatti e dai tentativi di accesso falliti. Un modello linguistico avanzato può aiutare a sintetizzare la pertinenza delle informazioni richieste rispetto all'oggetto del contendere, rendendo la motivazione più stringente per il giudice. Tuttavia, è imperativo che l'avvocato verifichi ogni riferimento normativo e giurisprudenziale (come la Cassazione n. 21251/2022) per evitare allucinazioni tipiche dei modelli generalisti come ChatGPT o Claude. L'apporto intellettuale umano deve rimanere prevalente ai sensi delle normative vigenti consultabili presso le fonti ufficiali, garantendo che la strategia difensiva sia personalizzata e non standardizzata.
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Termini e Riforma Cartabia: la finestra dei 60 giorni
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto una tempistica certa per la risposta della PA. Una volta emessa l'ordinanza, il giudice fissa un termine non superiore a sessanta giorni affinché l'amministrazione trasmetta le informazioni richieste o comunichi i motivi del diniego. Questo termine è diventato un parametro di efficienza processuale nel 2026. Se la PA non risponde, il giudice può trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. o sollecitare l'intervento dell'autorità gerarchicamente superiore. Nell'istanza è utile ricordare al giudice la possibilità di fissare tale termine non superiore a sessanta giorni, facilitando la gestione del calendario del processo ed evitando che la causa resti in un limbo istruttorio prolungato a causa dell'inerzia amministrativa.
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Rischi di sanzioni e trasparenza nell'uso dell'AI
L'evoluzione giurisprudenziale del 2025-2026, con orientamenti emergenti presso i tribunali di merito e riscontrabili nelle fonti ufficiali, evidenzia il rischio di sanzioni ex art. 96 c.p.c. per l'uso improprio di strumenti AI. Se l'istanza ex art. 213 c.p.c. contiene citazioni di sentenze inesistenti o ricostruzioni fattuali distorte generate automaticamente, il professionista risponde della violazione dei doveri di lealtà e probità. La trasparenza è fondamentale: dichiarare l'uso di strumenti di assistenza redazionale, pur mantenendo la firma e la responsabilità del contenuto, è la prassi raccomandata per operare in sicurezza. L'AI deve servire a potenziare la logica dell'argomentazione, non a sostituire la ricerca sulle fonti ufficiali e certificate. edit.legal supporta i professionisti nella redazione di istanze ex art. 213 c.p.c. garantendo l'accesso a fonti verificate e aggiornate. La piattaforma facilita la redazione dei documenti legali riducendo il rischio di errori formali. È possibile esplorare le funzionalità di edit.legal attraverso una prova gratuita senza inserimento della carta di credito.
Riferimenti: Articolo 213 Codice di Procedura CivileArticolo 210 Codice di Procedura CivileLegge 7 agosto 1990, n. 241D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia)Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 21251/2022

Domande frequenti
Il giudice è obbligato ad accogliere l'istanza ex art. 213 c.p.c.?
No, il potere del giudice è puramente discrezionale. Egli valuta l'opportunità e l'indispensabilità delle informazioni. Il rigetto dell'istanza non è solitamente impugnabile autonomamente, ma può essere censurato in sede di appello se la motivazione risulta illogica o carente.
Cosa succede se la PA rifiuta di fornire le informazioni?
La PA può rifiutarsi solo per motivi legittimi, come il segreto di Stato o la tutela della riservatezza dei terzi non superabile dall'interesse difensivo. In caso di rifiuto ingiustificato, il giudice può trarre elementi di prova sfavorevoli alla tesi che la PA (se parte) intende sostenere, oppure valutare il comportamento nel complesso del materiale probatorio.
Si può usare l'art. 213 c.p.c. per ottenere documenti tra privati?
No, l'ambito di applicazione dell'art. 213 c.p.c. è limitato esclusivamente alla Pubblica Amministrazione. Per ottenere documenti da privati o altre parti del processo, lo strumento corretto è l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
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