Art. 513 c.p.p.: lettura dichiarazioni imputato e valore probatorio
L'art. 513 c.p.p. disciplina la lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, rappresentando uno dei cardini del bilanciamento tra l'esigenza di recupero probatorio e il principio costituzionale del contraddittorio 1, 2.
1. Inquadramento normativo: il testo dell'art. 513 c.p.p.
Il testo della norma distingue tra le dichiarazioni rese dall'imputato nel proprio procedimento e quelle rese da imputati in procedimenti connessi o collegati.
Comma 1 (Dichiarazioni dell'imputato nel proprio procedimento):
"Il giudice, se l'imputato è assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare" 1. Tuttavia, il medesimo comma specifica che se l'imputato è presente e si avvale della facoltà di non rispondere, la lettura è possibile soltanto con l'accordo delle parti 1.
Comma 2 (Dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi o collegati): Il giudice dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. quando queste non siano comparse (per impossibilità oggettiva o omessa citazione) o, se comparse, si avvalgano della facoltà di non rispondere. Anche in questo caso, la lettura "erga alios" (ovvero contro altri) è subordinata al consenso delle parti, salvo il caso di accertata impossibilità di ripetizione per fatti imprevedibili ex art. 512 c.p.p. 1, 3.
2. Incidenza sul quadro probatorio
L'istituto della lettura incide profondamente sulla formazione della prova, derogando parzialmente al principio di oralitĂ del dibattimento.
- Utilizzabilità e Contraddittorio: Ai sensi dell'art. 526 c.p.p., il giudice può utilizzare per la deliberazione solo prove legittimamente acquisite in dibattimento 4. L'art. 513 c.p.p. permette l'ingresso di atti "pre-dibattimentali", ma il legislatore ha inserito filtri rigorosi per rispettare l'art. 111 Cost., il quale sancisce che la colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore 4, 2.
- Consenso delle parti: La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il consenso alla lettura può essere anche implicito, desumibile dalla mancata opposizione del difensore all'acquisizione dei verbali al fascicolo del dibattimento 5. In assenza di tale consenso, le dichiarazioni rese "erga alios" da chi si avvale della facoltà di non rispondere restano inutilizzabili a carico di terzi 6, 7.
- Valutazione delle dichiarazioni: Anche quando legittimamente acquisite (ad esempio tramite lettura ex art. 513 o per contestazione ex art. 500 c.p.p.), le dichiarazioni dei coimputati devono essere sottoposte al rigoroso vaglio di attendibilitĂ previsto dall'art. 192, comma 3, c.p.p., richiedendo riscontri esterni che ne confermino l'affidabilitĂ 8, 9.
3. Profili di illegittimitĂ costituzionale
Il testo attuale dell'art. 513 c.p.p. è frutto di diversi interventi della Corte Costituzionale che hanno ampliato o limitato le possibilità di lettura. In particolare, è stata dichiarata l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria su delega del P.M. o nell'interrogatorio di garanzia, qualora ricorressero le condizioni di impossibilità di ripetizione 1, 3.
Conclusione operativa
In sintesi, l'art. 513 c.p.p. permette il recupero probatorio di dichiarazioni rese prima del dibattimento in casi specifici (assenza dell'imputato o impossibilitĂ di ripetizione), ma pone il consenso delle parti come argine invalicabile qualora l'imputato (o il coimputato connesso) sia presente e scelga il silenzio, a tutela del diritto alla prova in contraddittorio 2, 6.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'art. 513 c.p.p. disciplina la lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, rappresentando uno dei cardini del bilanciamento tra l'esigenza di recupero probatorio e il principio costituzionale del contraddittorio (#cite-source-1), (#cite-source-4).
Il paragrafo descrive correttamente l'oggetto dell'art. 513 c.p.p. e il suo legame con il contraddittorio (art. 111 Cost.), entrambi presenti nelle fonti.
1. Inquadramento normativo: il testo dell'art. 513 c.p.p. Il testo della norma distingue tra le dichiarazioni rese dall'imputato nel proprio procedimento e quelle rese da imputati in procedimenti connessi o collegati.(contesto generale)
Si tratta di un inquadramento sistematico generale sulla struttura della norma, senza citazioni specifiche non verificate.
Comma 1 (Dichiarazioni dell'imputato nel proprio procedimento): > "Il giudice, se l'imputato è assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare" (#cite-source-1). Tuttavia, il medesimo comma specifica che se l'imputato è presente e si avvale della facoltà di non rispondere, la lettura è possibile soltanto con l'accordo delle parti (#cite-source-1).
Il testo citato tra virgolette corrisponde alla disciplina del primo comma dell'art. 513 c.p.p. riportata nella fonte.
Comma 2 (Dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi o collegati): Il giudice dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. quando queste non siano comparse (per impossibilità oggettiva o omessa citazione) o, se comparse, si avvalgano della facoltà di non rispondere. Anche in questo caso, la lettura "erga alios" (ovvero contro altri) è subordinata al consenso delle parti, salvo il caso di accertata impossibilità di ripetizione per fatti imprevedibili ex art. 512 c.p.p. (#cite-source-1), (#cite-source-5).
Il contenuto riflette fedelmente quanto previsto dall'art. 513 c.p.p. in merito alle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p.
2. Incidenza sul quadro probatorio L'istituto della lettura incide profondamente sulla formazione della prova, derogando parzialmente al principio di oralitĂ del dibattimento.(contesto generale)
Descrizione teorica degli effetti dell'istituto sui principi di oralitĂ e formazione della prova, tipica della dottrina processualpenalistica.
Utilizzabilità e Contraddittorio: Ai sensi dell'art. 526 c.p.p., il giudice può utilizzare per la deliberazione solo prove legittimamente acquisite in dibattimento (#cite-source-3). L'art. 513 c.p.p. permette l'ingresso di atti "pre-dibattimentali", ma il legislatore ha inserito filtri rigorosi per rispettare l'art. 111 Cost., il quale sancisce che la colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore (#cite-source-3), (#cite-source-4). Consenso delle parti: La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il consenso alla lettura può essere anche implicito, desumibile dalla mancata opposizione del difensore all'acquisizione dei verbali al fascicolo del dibattimento (#cite-source-10). In assenza di tale consenso, le dichiarazioni rese "erga alios" da chi si avvale della facoltà di non rispondere restano inutilizzabili a carico di terzi (#cite-source-8), (#cite-source-9). Valutazione delle dichiarazioni: Anche quando legittimamente acquisite (ad esempio tramite lettura ex art. 513 o per contestazione ex art. 500 c.p.p.), le dichiarazioni dei coimputati devono essere sottoposte al rigoroso vaglio di attendibilità previsto dall'art. 192, comma 3, c.p.p., richiedendo riscontri esterni che ne confermino l'affidabilità (#cite-source-6), (#cite-source-11).
Il riferimento all'art. 526 c.p.p. e al principio di utilizzazione delle prove acquisite in dibattimento è confermato dal testo della fonte.
3. Profili di illegittimità costituzionale Il testo attuale dell'art. 513 c.p.p. è frutto di diversi interventi della Corte Costituzionale che hanno ampliato o limitato le possibilità di lettura. In particolare, è stata dichiarata l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria su delega del P.M. o nell'interrogatorio di garanzia, qualora ricorressero le condizioni di impossibilità di ripetizione (#cite-source-1), (#cite-source-5).
La fonte 1 riporta espressamente l'aggiornamento relativo alla sentenza n. 254/1992 della Corte Costituzionale sull'illegittimitĂ parziale dell'art. 513.
Conclusione operativa In sintesi, l'art. 513 c.p.p. permette il recupero probatorio di dichiarazioni rese prima del dibattimento in casi specifici (assenza dell'imputato o impossibilitĂ di ripetizione), ma pone il consenso delle parti** come argine invalicabile qualora l'imputato (o il coimputato connesso) sia presente e scelga il silenzio, a tutela del diritto alla prova in contraddittorio (#cite-source-4), (#cite-source-8).
Sintetizza correttamente il meccanismo del recupero probatorio e la necessitĂ del consenso delle parti prevista dall'art. 513 c.p.p.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
