Elementi e nullità del decreto di giudizio immediato ex art. 456 c.p.p.
Il decreto di giudizio immediato è l'atto con cui il Giudice per le indagini preliminari, riscontrata l'evidenza della prova e la sussistenza degli altri presupposti di legge, dispone il passaggio diretto alla fase dibattimentale. La disciplina dei suoi contenuti e delle relative sanzioni processuali è contenuta nell'art. 456 c.p.p. 1, 2.
1. Requisiti di contenuto e rinvio all'art. 429 c.p.p.
L'art. 456, comma 1, c.p.p. 1 opera un rinvio recettizio ai requisiti stabiliti per il decreto che dispone il giudizio ordinario dall'art. 429, commi 1 e 2, c.p.p. 3. Di conseguenza, il decreto di giudizio immediato deve obbligatoriamente contenere:
- Identificazione delle parti: le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali atte a identificarlo con certezza, nonché le generalità delle altre parti private (con i relativi difensori) e della persona offesa 3.
- Enunciazione del fatto: l'indicazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con i relativi articoli di legge 3. La giurisprudenza ha ribadito che tale enunciazione deve permettere il pieno esercizio del diritto di difesa 4, 5.
- Indicazione sommaria delle fonti di prova: i fatti cui esse si riferiscono 3.
- Dispositivo e indicazione del giudice: il giudice competente per il dibattimento, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza 3.
- Sottoscrizione: la data e la firma del giudice e dell'ausiliario che lo assiste 3.
2. Avvisi obbligatori e nullità costituzionali
Il comma 2 dell'art. 456 c.p.p. 1 prevede specifici avvisi volti a consentire all'imputato l'accesso ai riti alternativi, dato che il giudizio immediato comporta la perdita dell'udienza preliminare. A pena di nullità, il decreto deve contenere:
- Avvertimento sull'assenza: l'avviso che l'imputato, non comparendo, sarà giudicato in assenza 1.
- Facoltà di riti speciali: l'avviso della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato 6, l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) 7 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova 1.
- Nota sulla messa alla prova: per effetto della Sentenza n. 19/2020 della Corte Costituzionale 1, 8, l'omissione dell'avviso relativo alla messa alla prova integra una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. 9, trattandosi di una facoltà soggetta a un termine di decadenza anticipato (15 giorni dalla notifica del decreto) 8, 10.
- Giustizia riparativa: l'informazione sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa 1, 2.
3. Allegazioni obbligatorie e notifiche
Ai fini della validità degli atti successivi e del rispetto dei termini di difesa, il decreto deve essere integrato dalle seguenti allegazioni e notifiche:
- Richiesta del Pubblico Ministero: all'imputato e alla persona offesa deve essere notificata, unitamente al decreto, la richiesta presentata dal PM 1, 2.
- Termini a comparire: tra la data della notificazione del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni 1. Il mancato rispetto di tale termine minimo comporta la necessità di rinnovare la citazione 11.
4. Regime delle nullità
Il regime di invalidità del decreto si distingue in base al vizio riscontrato:
- Nullità speciali ex art. 429, comma 2, c.p.p. 3: il decreto è nullo se l'imputato non è identificato con certezza o se manca/è insufficiente l'indicazione del fatto (lett. c) o del luogo/tempo dell'udienza (lett. f).
- Nullità generali ex art. 178 c.p.p. 9: l'omissione degli avvisi relativi ai riti speciali o la mancata notifica al difensore configurano nullità di ordine generale attinenti all'intervento e all'assistenza dell'imputato.
- Rilevabilità: trattandosi di nullità a regime intermedio (salvo i casi di omessa citazione che sono assolute), devono essere eccepite entro il termine di cui all'art. 180 c.p.p. 12, ovvero prima della deliberazione della sentenza di primo grado, o nei termini per le questioni preliminari al dibattimento 5.
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Fonti:
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Il decreto di giudizio immediato è l'atto con cui il Giudice per le indagini preliminari, riscontrata l'evidenza della prova e la sussistenza degli altri presupposti di legge, dispone il passaggio diretto alla fase dibattimentale. La disciplina dei suoi contenuti e delle relative sanzioni processuali è contenuta nell'art. 456 c.p.p. (#cite-source-1), (#cite-source-10).
Il paragrafo descrive correttamente la natura del giudizio immediato e cita correttamente l'art. 456 c.p.p. che ne disciplina i contenuti.
1. Requisiti di contenuto e rinvio all'art. 429 c.p.p. L'art. 456, comma 1, c.p.p. (#cite-source-1) opera un rinvio recettizio ai requisiti stabiliti per il decreto che dispone il giudizio ordinario dall'art. 429, commi 1 e 2, c.p.p. (#cite-source-4). Di conseguenza, il decreto di giudizio immediato deve obbligatoriamente contenere:
L'art. 456 comma 1 c.p.p. opera effettivamente un rinvio ai requisiti dell'art. 429 commi 1 e 2 c.p.p., come indicato nel testo.
Identificazione delle parti: le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali atte a identificarlo con certezza, nonché le generalità delle altre parti private (con i relativi difensori) e della persona offesa (#cite-source-4). Enunciazione del fatto: l'indicazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con i relativi articoli di legge (#cite-source-4). La giurisprudenza ha ribadito che tale enunciazione deve permettere il pieno esercizio del diritto di difesa (#cite-source-13), (#cite-source-17). Indicazione sommaria delle fonti di prova: i fatti cui esse si riferiscono (#cite-source-4). Dispositivo e indicazione del giudice: il giudice competente per il dibattimento, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza (#cite-source-4). Sottoscrizione: la data e la firma del giudice e dell'ausiliario che lo assiste (#cite-source-4).
Il contenuto relativo all'identificazione delle parti e all'enunciazione del fatto corrisponde a quanto previsto dall'art. 429 comma 1 lett. a, b, c c.p.p.
2. Avvisi obbligatori e nullità costituzionali Il comma 2 dell'art. 456 c.p.p. (#cite-source-1) prevede specifici avvisi volti a consentire all'imputato l'accesso ai riti alternativi, dato che il giudizio immediato comporta la perdita dell'udienza preliminare. A pena di nullità, il decreto deve contenere:
L'art. 456 comma 2 c.p.p. prevede gli avvisi per i riti alternativi e l'avvertimento del giudizio in assenza a pena di nullità.
Avvertimento sull'assenza: l'avviso che l'imputato, non comparendo, sarà giudicato in assenza (#cite-source-1). Facoltà di riti speciali: l'avviso della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato (#cite-source-7), l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) (#cite-source-11) ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova (#cite-source-1). Nota sulla messa alla prova: per effetto della Sentenza n. 19/2020 della Corte Costituzionale (#cite-source-1), (#cite-source-15), l'omissione dell'avviso relativo alla messa alla prova integra una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (#cite-source-5), trattandosi di una facoltà soggetta a un termine di decadenza anticipato (15 giorni dalla notifica del decreto) (#cite-source-15), (#cite-source-16). Giustizia riparativa: l'informazione sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (#cite-source-1), (#cite-source-10).
L'avvertimento sull'assenza e i riti speciali (abbreviato, patteggiamento, messa alla prova) sono esplicitamente menzionati nell'art. 456 comma 2 c.p.p.
3. Allegazioni obbligatorie e notifiche Ai fini della validità degli atti successivi e del rispetto dei termini di difesa, il decreto deve essere integrato dalle seguenti allegazioni e notifiche:(contesto generale)
Il paragrafo introduce in modo generico la sezione sulle allegazioni e notifiche senza citare fonti specifiche.
Richiesta del Pubblico Ministero: all'imputato e alla persona offesa deve essere notificata, unitamente al decreto, la richiesta presentata dal PM (#cite-source-1), (#cite-source-10). Termini a comparire: tra la data della notificazione del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni (#cite-source-1). Il mancato rispetto di tale termine minimo comporta la necessità di rinnovare la citazione (#cite-source-14).
L'art. 456 comma 3 c.p.p. conferma il termine di trenta giorni per la notifica del decreto alle parti prima del giudizio.
4. Regime delle nullità Il regime di invalidità del decreto si distingue in base al vizio riscontrato:(contesto generale)
Il paragrafo introduce la distinzione dei regimi di invalidità come inquadramento sistematico generale.
1. Nullità speciali ex art. 429, comma 2, c.p.p. (#cite-source-4): il decreto è nullo se l'imputato non è identificato con certezza o se manca/è insufficiente l'indicazione del fatto (lett. c) o del luogo/tempo dell'udienza (lett. f). 2. Nullità generali ex art. 178 c.p.p. (#cite-source-5): l'omissione degli avvisi relativi ai riti speciali o la mancata notifica al difensore configurano nullità di ordine generale attinenti all'intervento e all'assistenza dell'imputato. 3. Rilevabilità: trattandosi di nullità a regime intermedio (salvo i casi di omessa citazione che sono assolute), devono essere eccepite entro il termine di cui all'art. 180 c.p.p.** (#cite-source-6), ovvero prima della deliberazione della sentenza di primo grado, o nei termini per le questioni preliminari al dibattimento (#cite-source-17).
Il paragrafo correla correttamente le nullità speciali ai requisiti dell'art. 429 c.p.p. e menziona le nullità generali dell'art. 178 c.p.p.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
