Valore probatorio copie fotografiche e disconoscimento ex art. 2719 c.c.
L'efficacia probatoria delle copie fotografiche (e fotostatiche) di scritture è disciplinata dal combinato disposto del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile, con una distinzione fondamentale tra il riconoscimento tacito e il disconoscimento espresso.
1. Inquadramento normativo
Ai sensi dell'art. 2719 c.c. 1, le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche (e quindi dell'originale) in due casi:
- Se la loro conformità con l'originale è attestata da un pubblico ufficiale competente;
- Se la loro conformità non è espressamente disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte.
Tale disciplina si coordina con l'art. 2712 c.c. 2, che estende il medesimo regime alle riproduzioni informatiche e meccaniche, le quali formano piena prova dei fatti rappresentati se non ne viene disconosciuta la conformità. Per i documenti analogici convertiti in copie informatiche, l'art. 22 del CAD 3 conferma che la copia per immagine ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è espressamente disconosciuta, o se è attestata da un notaio o pubblico ufficiale.
2. Il principio del riconoscimento tacito
Se la parte non disconosce tempestivamente la copia, questa si ha per riconosciuta. I termini per il disconoscimento sono fissati dall'art. 215 c.p.c. 4:
- Il disconoscimento deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento.
- In caso di mancata contestazione entro tali termini, la copia acquisisce la medesima valenza probatoria dell'originale.
3. Modalità di formulazione del disconoscimento
Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere formulato seguendo le modalità previste dall'art. 214 c.p.c. 5, che impone di negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (es. Cass. civ. n. 16557/2019 6, 7), il disconoscimento non può essere generico, ma deve presentare i seguenti caratteri:
- Specificità: deve evidenziare in modo chiaro e univoco il documento contestato.
- Analiticità: deve indicare gli aspetti differenziali della copia prodotta rispetto all'originale (ad esempio, parti contraffatte, mancanti o aggiunte 6).
- Esclusione di clausole di stile: non sono sufficienti espressioni generiche del tipo "si impugna e disconosce quanto prodotto da controparte" o contestazioni sull'irritualità del deposito 8, 9.
4. Effetti del disconoscimento ed esiti operativi
Una volta effettuato un disconoscimento valido e specifico:
- Inutilizzabilità della copia: La copia fotostatica perde la sua efficacia probatoria di cui all'art. 2719 c.c. e non può più essere utilizzata come prova documentale della scrittura stessa, a meno che non venga prodotto l'originale 10.
- Libero convincimento del giudice: Il giudice può comunque trarre elementi di prova da altri fattori (es. prove testimoniali o comportamenti concludenti) per accertare l'esistenza del contenuto dell'atto, anche in assenza dell'originale 11, 12.
- Onere della prova: Se la parte intende avvalersi del documento disconosciuto, deve produrre l'originale; in mancanza dell'originale, il documento non ha valore probatorio ex se, a meno che la conformità non sia provata attraverso altri mezzi istruttori 10.
Conclusione operativa: Per neutralizzare l'efficacia di una copia fotografica, il difensore deve contestarne la conformità all'originale alla prima occasione utile, avendo cura di specificare non solo che si disconosce l'atto, ma indicando puntualmente per quali ragioni tecniche o di contenuto la copia non corrisponde all'originale 6.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'efficacia probatoria delle copie fotografiche (e fotostatiche) di scritture è disciplinata dal combinato disposto del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile, con una distinzione fondamentale tra il riconoscimento tacito e il disconoscimento espresso.(contesto generale)
Il paragrafo introduce il quadro normativo generale senza citare fonti specifiche, inquadrando correttamente il sistema tra codice civile e di rito.
1. Inquadramento normativo Ai sensi dell'art. 2719 c.c. (#cite-source-1), le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche (e quindi dell'originale) in due casi: Se la loro conformità con l'originale è attestata da un pubblico ufficiale competente; Se la loro conformità non è espressamente disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte.
Il contenuto del paragrafo corrisponde esattamente al testo dell'art. 2719 c.c. riportato nella fonte citata.
Tale disciplina si coordina con l'art. 2712 c.c. (#cite-source-5), che estende il medesimo regime alle riproduzioni informatiche e meccaniche, le quali formano piena prova dei fatti rappresentati se non ne viene disconosciuta la conformità. Per i documenti analogici convertiti in copie informatiche, l'art. 22 del CAD (#cite-source-6) conferma che la copia per immagine ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è espressamente disconosciuta, o se è attestata da un notaio o pubblico ufficiale.
Il paragrafo descrive correttamente il contenuto dell'art. 2712 c.c. e cita l'art. 22 del CAD (D.Lgs. 82/2005) presente nelle fonti.
2. Il principio del riconoscimento tacito Se la parte non disconosce tempestivamente la copia, questa si ha per riconosciuta. I termini per il disconoscimento sono fissati dall'art. 215 c.p.c. (#cite-source-3): Il disconoscimento deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento. In caso di mancata contestazione entro tali termini, la copia acquisisce la medesima valenza probatoria dell'originale.
I termini e le modalità del riconoscimento tacito sono fedelmente riprodotti dall'art. 215 c.p.c. citato.
3. Modalità di formulazione del disconoscimento Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere formulato seguendo le modalità previste dall'art. 214 c.p.c. (#cite-source-2), che impone di negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione.
L'obbligo di negazione formale della propria scrittura o sottoscrizione è previsto dall'art. 214 c.p.c. come indicato.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (es. Cass. civ. n. 16557/2019 (#cite-source-4), (#cite-source-7)), il disconoscimento non può essere generico, ma deve presentare i seguenti caratteri: 1. Specificità: deve evidenziare in modo chiaro e univoco il documento contestato. 2. Analiticità: deve indicare gli aspetti differenziali della copia prodotta rispetto all'originale (ad esempio, parti contraffatte, mancanti o aggiunte (#cite-source-4)). 3. Esclusione di clausole di stile: non sono sufficienti espressioni generiche del tipo "si impugna e disconosce quanto prodotto da controparte" o contestazioni sull'irritualità del deposito (#cite-source-9), (#cite-source-15).
I requisiti di specificità e analiticità del disconoscimento sono confermati dalla massima della Cassazione n. 16557/2019.
4. Effetti del disconoscimento ed esiti operativi Una volta effettuato un disconoscimento valido e specifico: Inutilizzabilità della copia: La copia fotostatica perde la sua efficacia probatoria di cui all'art. 2719 c.c. e non può più essere utilizzata come prova documentale della scrittura stessa, a meno che non venga prodotto l'originale (#cite-source-13). Libero convincimento del giudice: Il giudice può comunque trarre elementi di prova da altri fattori (es. prove testimoniali o comportamenti concludenti) per accertare l'esistenza del contenuto dell'atto, anche in assenza dell'originale (#cite-source-11), (#cite-source-14). Onere della prova: Se la parte intende avvalersi del documento disconosciuto, deve produrre l'originale; in mancanza dell'originale, il documento non ha valore probatorio ex se, a meno che la conformità non sia provata attraverso altri mezzi istruttori (#cite-source-13).
La citazione della fonte [Source 13] è errata: il testo integrale riguarda un ricorso di Equitalia e non tratta l'inutilizzabilità della copia ex art. 2719 c.c.
Conclusione operativa**: Per neutralizzare l'efficacia di una copia fotografica, il difensore deve contestarne la conformità all'originale alla prima occasione utile, avendo cura di specificare non solo che si disconosce l'atto, ma indicando puntualmente per quali ragioni tecniche o di contenuto la copia non corrisponde all'originale (#cite-source-4).
La conclusione operativa riassume correttamente i principi di specificità del disconoscimento desumibili dalla Cassazione citata.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
